Dal 12 agosto 2026 entrerà pienamente in applicazione il Regolamento (UE) 2025/40(PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), la nuova normativa europea che disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Per molte aziende si tratta di un cambiamento che va oltre gli aspetti ambientali. Il Regolamento introduce infatti nuovi obblighi documentali che coinvolgono tutti gli operatori economici che immettono imballaggi sul mercato dell’Unione Europea. Chi importa merci da Paesi extra-UE, in particolare, dovrà verificare che la documentazione richiesta sia disponibile prima dell’arrivo della merce, evitando così ritardi nelle operazioni doganali e possibili contestazioni.
Adeguarsi per tempo significa non solo rispettare la normativa, ma anche tutelare la continuità della propria supply chain.
Tra le principali novità introdotte dal PPWR c’è l’obbligo, per il fabbricante, di predisporre una Dichiarazione di Conformità UE prima che l’imballaggio venga immesso sul mercato europeo.
La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello previsto dall’Allegato VIII del Regolamento ed essere supportata dalla documentazione tecnica indicata nell’Allegato VII.
Attraverso questa documentazione il fabbricante attesta, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio rispetta i requisiti previsti dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento, relativi alla progettazione, alla limitazione delle sostanze pericolose, alla riciclabilità e alla minimizzazione degli imballaggi.
La documentazione tecnica deve inoltre consentire alle autorità di verificare la conformità dell’imballaggio e contenere, ove applicabile, la descrizione del prodotto, le caratteristiche dei materiali utilizzati, le specifiche tecniche adottate, le valutazioni effettuate e le prove eseguite.
Uno degli aspetti che può generare maggiore confusione riguarda i soggetti interessati dalla normativa. Il PPWR non si applica esclusivamente ai fabbricanti di imballaggi, ma a tutti gli operatori economici che li immettono sul mercato europeo, indipendentemente dal Paese in cui hanno sede.
A seconda della propria attività, un’azienda può essere qualificata come fabbricante, importatore, distributore oppure produttore ai fini della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Ogni figura è soggetta a obblighi differenti ed è quindi fondamentale comprendere quale ruolo si ricopre all’interno della filiera.
Una valutazione superficiale potrebbe infatti portare ad assumere responsabilità non previste o, al contrario, a trascurare adempimenti obbligatori.
Il Regolamento individua alcune situazioni in cui un importatore o un distributore assume, a tutti gli effetti, il ruolo di fabbricante.
Può accadere quando un’azienda commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio oppure modifica un imballaggio in modo tale da incidere sulla sua conformità ai requisiti del PPWR.
In questi casi cambiano anche gli obblighi previsti dalla normativa. L’operatore dovrà infatti rispettare tutti gli adempimenti richiesti al fabbricante, inclusa la predisposizione della Dichiarazione di Conformità UE e della relativa documentazione tecnica.
Per questo motivo è importante analizzare con attenzione la propria supply chain e verificare non solo chi produce materialmente l’imballaggio, ma anche come il prodotto viene presentato e immesso sul mercato.
Per le spedizioni provenienti da Paesi terzi, la documentazione relativa agli imballaggi potrà diventare oggetto di verifica durante i controlli effettuati dalle Autorità doganali.
Qualora la Dichiarazione di Conformità UE o la documentazione tecnica risultino assenti, incomplete o non conformi, potranno essere adottate le misure previste dalla normativa, compreso il blocco della merce fino alla regolarizzazione della posizione.
Le conseguenze possono tradursi in ritardi nello sdoganamento, costi di deposito, slittamento delle consegne e difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti.
Per le aziende che lavorano con produzioni programmate o con tempi di consegna particolarmente stringenti, anche un fermo di pochi giorni può avere ripercussioni sull’intera organizzazione.
L’entrata in applicazione del Regolamento rappresenta un’opportunità per verificare che la propria organizzazione sia pronta ad affrontare i nuovi adempimenti.
Il primo passo consiste nel confrontarsi con i propri fornitori, sia europei sia extra-UE, per verificare che la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica siano disponibili prima della spedizione delle merci.
È altrettanto importante individuare correttamente il ruolo ricoperto nella filiera, così da conoscere con precisione gli obblighi previsti dalla normativa ed evitare interpretazioni errate che potrebbero tradursi in criticità operative.
Prepararsi in anticipo significa affrontare con maggiore serenità l’entrata in vigore del PPWR e ridurre il rischio di rallentamenti durante le operazioni di importazione.
Le nuove disposizioni introdotte dal PPWR confermano quanto sia importante affiancare alla gestione delle spedizioni una corretta verifica degli aspetti doganali e documentali.
Ogni azienda ha una supply chain diversa, fornitori differenti e modalità operative che richiedono un’analisi specifica. Comprendere quale ruolo si ricopre, verificare la documentazione prima della spedizione e prevenire eventuali criticità permette di evitare ritardi, costi imprevisti e blocchi che possono compromettere la continuità delle forniture.
Elledì Spedizioni affianca ogni giorno imprese che operano sui mercati internazionali, offrendo un supporto qualificato nella gestione delle pratiche doganali e degli adempimenti connessi all’importazione e all’esportazione delle merci.
Grazie all’esperienza maturata nel settore, il nostro team aiuta le aziende a verificare la documentazione richiesta, individuare eventuali criticità prima della spedizione e affrontare con maggiore sicurezza l’evoluzione della normativa europea.
Perché una spedizione efficiente non dipende solo dal trasporto della merce, ma anche dalla capacità di prevenire gli ostacoli prima che si presentino.
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