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Condizioni Generali di spedizione

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali conclusi con ELLEDI S.p.A. e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di ELLEDI S.p.A..

2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

a. Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto in nome e per conto del Mandante e/o per l’eventuale compimento di una o più operazioni accessorie ossia ELLEDI S.p.A.

b.. Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione allo Spedizioniere per la stipulazione in nome e per conto del Mandante del contratto di trasporto e/o per l’eventuale compimento di una o più operazioni accessorie

c. Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere in nome e per conto del Mandante

d. Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.

3. Ambito di applicazione

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza.

Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere solidalmente per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

5. Termini di consegna

Lo Spedizioniere non garantisce mai i tempi di transito, che sono da intendersi sempre puramente indicativi e comunque soggetti a possibili variazioni in base alle decisioni dei vettori e alla loro disponibilità, né il rispetto di eventuali termini di consegna, e pertanto non può essere ritenuto in nessun caso responsabile per ritardi nella spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente

Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

– che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto; – che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;

– che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;

– che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo, onere, responsabilità o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre il Mandante e il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Quotazioni dello Spedizioniere

Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso specifico accordo scritto, extra costi inclusi quelli supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

L’eventuale ritardato pagamento anche di una sola fattura emessa dallo Spedizioniere autorizza questi a considerare automaticamente revocata ogni eventuale beneficio dei termini ed esigere il pagamento immediato e a vista di tutte le fatture emesse.

Lo sviluppo eventualmente fornito delle dimensioni ed i relativi conteggi, sono da considerarsi a scopo puramente indicativi in quanto faranno comunque fede pesi e dimensioni (cubaggi) riscontrabili dalla a lettera di vettura/documento di trasporto (ad esempio AWB, HBL) o dalle rilevazioni o misurazioni eseguite dai Vettori nei loro magazzini o dalle rilevazioni o misurazioni eseguite presso i magazzini dello Spedizioniere.

Le merci non completamente racchiuse nell’imballaggio esterno oppure se ove quest’ultimo sia realizzato in materiali diversi dal cartone ondulato, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, metallo, legno, tela, pelle, plastica o espansi polistirenici, possono generare costi addizionali secondo le condizioni di trasporto dei Vettori.

Le merci racchiuse in imballaggi di forma circolare o cilindrica, inclusi a titolo esemplificativo tubi, latte, secchi, fusti, pneumatici, barili o cilindri polistirenici possono generare costi addizionali secondo le condizioni di trasporto dei corrieri. 

8. Anticipi e crediti dello Spedizioniere

Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe/sanzioni o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere sia da soggetti privati che dalle Autorità. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.

Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

9. Diritto di ritenzione

Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo derivante dall’incarico, inclusi i costi per le soste dei mezzi di trasporto, le giacenze di container, casse mobili e simili, i costi per il rientro per della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In difetto di differente accordo i costi di sosta e/o giacenza di cui sopra saranno addebitati sulla base di quanto addebitato allo Spedizioniere dai relativi trasportatori/compagnie marittime etc.

In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare le opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo a cura e spesa e in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sui quali grava comunque e interamente il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni oltre che tutti i costi maturandi

11. Responsabilità

11.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

11.2 La responsabilità dello Spedizioniere quale Spedizioniere-vettore, se pattuita ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore in base e per effetto della normativa applicabile al tipo di trasporto durante il quale si è concretamente verificato il danno e/o disservizio.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

12. Danni occorsi in tratta ignota

Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 3 Euro per chilo lordo di merce perduta o danneggiata salvo i casi di dolo o colpa grave.

13.Danni indiretti

E’ in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni/penali derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto).

In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.

14. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse sul tipo di copertura da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.

Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

15. Cause di forza maggiore


Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro, furti o rapine.

16. Foro esclusivo 

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bergamo. 

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