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ELLEDI esportazioni indirette
27
Feb

Esportazioni Indirette: Elledi in supporto delle aziende esportatrici

Esportazioni indirette: cosa sono e come funzionano

Quando parliamo di esportazioni indirette ci riferiamo alle cessioni di beni a cessionari extra UE, consegnati in Italia e spediti o trasportati fuori dal territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b del DPR 633/72 le cessioni all’esportazioni (c.d. indirette) di beni sono non imponibili di IVA

La non imponibilità è ammessa solo se l’esportazione è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni a cura del cessionario extra UE o per suo conto. Inoltre i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale. 

Gli elementi principali dell’esportazione indiretta

Questa tipologia di esportazione è caratterizzata dai seguenti elementi:

  • I soggetti coinvolti sono 2: cedente nazionale e cessionario extra UE;
  • Il trasporto o spedizione dei beni è curato (direttamente o tramite spedizioniere terzo) dal cessionario extra UE;
  • La consegna dei beni al concessionario avviene in territorio nazionale;
  • L’uscita dei beni al di fuori del territorio comunitario deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei beni;
  • Il cedente deve essere in possesso dell’MRN e della notifica di uscita conclusa.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

In mancanza dell’MRN e della notifica di uscita conclusa, il cedente per la regolarizzazione della situazione, ed evitare la sanzione pari al 50% dell’imposta dovuta, dovrà quindi emettere una nota di debito e dovrà versare l’imposta.

La sanzione non si applica se la regolarizzazione da parte del cedente avviene entro 30 giorni dallo spirare del termine di 90 giorni. In buona sostanza entro 120 giorni dalla consegna.

Se l’esportazione avviene oltre i 90 giorni, ma entro i 30 giorni previsti per la regolarizzazione dell’imposta, e il contribuente ha la prova dell’esportazione (MRN e notifica di uscita conclusa), lo stesso potrà evitare di provvedere al versamento.

Come recuperare l’imposta versata

Nel caso in cui sia acquisita la prova, la non imponibilità si applica anche superato il termine indicato, di 90 giorni. Per recuperare l’imposta versata sono previste due strade:

  1. La nota di variazione IVA, sulla base dell’articolo 26, comma 2, del Decreto IVA: deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione.
  2. La richiesta di rimborso: entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per tale rimborso.

Come Elledi può supportare le aziende

Come abbiamo visto, per la regolarizzazione della situazione, ed evitare la sanzione, gli esportatori che non hanno la prova che la merce è uscita dal territorio entro 90 giorni, hanno ulteriori 30 giorni per regolarizzare la situazione evitando la sanzione. Dovranno emettere una nota di debito e versare l’imposta.

Elledi arriva in aiuto delle aziende esportatrici ottenendo la prova di uscita delle merci a posteriori, nel caso non sia possibile recuperare l’MRN e la notifica di uscita conclusa.

Elledi, inoltre, può dare supporto alle aziende esportatrici ottenendo l’MRN prima della consegna delle merci al cessionario extra UE.

Elledi: partner strategico per le esportazioni indirette

Noi di ELLEDI ci occupiamo con professionalità di supportare le aziende esportatrici in ogni momento.
Se sei interessato contattaci per una consulenza senza impegno.

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